PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 1.
(Autorità competente nazionale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole forestali, di seguito denominato: «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica a livello nazionale. Esso inoltre è l'Autorità competente nazionale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2.
(Autorità competenti locali).

      1. Nel rispetto delle loro competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territorialmente preposte, nel territorio di competenza, alle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica.
      2. Il Ministero con proprio decreto individua l'autorità competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001.

Titolo II
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 3.
(Agricoltura biologica).

      1. L'agricoltura biologica si prefigge gli obiettivi di produrre materie prime e alimenti

 

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nel rispetto dei cicli naturali, di tutelare la biodiversità naturale e agricola, di contribuire al benessere animale e alla salvaguardia del paesaggio e della fertilità del suolo, oltre che delle risorse naturali non rinnovabili, contribuendo in questo modo alla riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, alla conservazione e al risanamento ambientale, oltre che all'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.
      2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento, nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e loro derivati.

Art. 4.
(Prodotto da agricoltura biologica).

      1. È prodotto proveniente da agricoltura biologica quello ottenuto conformemente al metodo di agricoltura biologica in ogni fase del processo di produzione e di preparazione.

Art. 5.
(Importazione).

      1. È attività di importazione l'attività esercitata da un operatore ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'immissione in commercio di prodotti da agricoltura biologica ai sensi del regolamento.

Art. 6.
(Distretti biologici).

      1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale

 

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e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumono carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse, o comunque mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.
      2. I distretti biologici hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricolo-zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.
      3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto biologico interregionale.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero, con proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», definisce le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici nonché le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza nelle zone di confine dei distretti biologici e anche all'interno degli stessi.

Art. 7.
(Accordi di comprensorio).

      1. Gli enti locali promuovono e agevolano gli accordi tra le imprese volti a realizzare sistemi produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori anche non contigui e senza vincolo di mutualità, per la migliore pratica del metodo biologico.

 

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Titolo III
ORGANISMI DI CONCERTAZIONE PERMANENTE, COMMISSIONI CONSULTIVE E OSSERVATORIO NAZIONALE

Capo I
ORGANISMI DI CONCERTAZIONE PERMANENTE

Art. 8.
(Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica).

      1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, presso il Ministero è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica, di seguito denominata: «Conferenza permanente».
      2. Alla Conferenza permanente è attribuita competenza sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica d'interesse dell'Unione europea nonché sulle tematiche e le questioni che la legge demanda alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulle tematiche e sulle questioni che la legge demanda alla competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui queste tematiche formino oggetto di atti normativi e amministrativi che potrebbero avere effetto sulla uniforme applicazione a livello nazionale dei temi d'interesse dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
      3. Nella ricorrenza dei casi di cui al comma 2 il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono acquisire il parere della Conferenza

 

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permanente prima della adozione dei relativi atti normativi e amministrativi.
      4. Con decreto del Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente, in modo tale da assicurare la rappresentanza paritetica fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9.
(Comitato nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Presso il Ministero è istituito il Comitato nazionale per l'agricoltura biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui è attribuita la competenza sui provvedimenti d'interesse per il settore della produzione agricola con metodo biologico. Il Comitato ha funzione consultiva ed assicura la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti l'agricoltura biologica.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

Capo II
COMMISSIONI CONSULTIVE E OSSERVATORIO NAZIONALE

Art. 10.
(Commissioni consultive).

      1. Al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui al titolo I e per gli organismi di concertazione permanente di cui al capo I del presente Titolo, con apposito decreto del Ministero sono istituite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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Commissioni consultive competenti per specifiche materie.

Art. 11.
(Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Al fine di monitorare la situazione strutturale, di mercato e delle conoscenze scientifiche ed economiche relativamente al settore dell'agricoltura biologica, è istituito presso il Ministero l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica.
      2. L'Osservatorio costituisce il riferimento nazionale per analoghe iniziative a livello europeo e regionale e può decentrare le proprie attività in sedi periferiche localizzate sull'intero territorio nazionale.
      3. Il programma di attività dell'Osservatorio, anche a carattere pluriennale, è sottoposto al parere degli organismi di concertazione permanente di cui al capo I.
      5. Con decreti del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di funzionamento, le competenze e il fabbisogno di risorse umane e strumentali dell'Osservatorio.

Titolo IV
ORGANIZZAZIONI E STRUMENTI PER IL MERCATO

Capo I
ORGANIZZAZIONI

Art. 12.
(Organizzazioni dei produttori).

      1. All'allegato 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il settore: «M1 - Agricolo biologico», con numero di produttori: «50», fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

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      2. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione da agricoltura biologica certificata.

Capo II
MERCATO

Art. 13.
(Contratti di coltivazione o di filiera).

      1. Il contratto di coltivazione o di filiera è un accordo sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, preparazione e commercializzazione di un prodotto da agricoltura biologica. Esso deve contenere almeno i seguenti elementi obbligatori:

          a) i prodotti e i servizi oggetto del contratto e i loro parametri qualitativi;

          b) le modalità di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

          c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

          d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

      2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di coltivazione o di filiera.

Art. 14.
(Ristorazione collettiva).

      1. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli

 

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a denominazione protetta» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private in regime di convenzione che gestiscono mense scolastiche, universitarie ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta. Nei servizi di ristorazione prescolastica e nei servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione i prodotti forniti per la preparazione dei pasti sono costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato».

Titolo V
ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

Art. 15.
(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico» nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento e dei termini derivati o diminutivi in uso, utilizzati singolarmente o combinati ad altri, è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e quelle indicate nella presente legge. Quando in etichetta, presentazione e pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico» e «apicoltura biologica» sono da ritenersi equivalenti ad «agricoltura biologica».
      2. I prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico devono riportare le indicazioni previste dall'allegato 1 della presente legge e dal regolamento. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita o sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti

 

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sfusi o sigillati in confezioni neutre non destinate al consumatore finale.

Art. 16.
(Logo nazionale).

      1. Le diciture di cui all'allegato 1, lettere a) e b), della presente legge, qualora siano da apporre su etichette o imballaggi di prodotti il cui intero ciclo di preparazione è avvenuto nel territorio nazionale da parte di operatori iscritti nell'apposito elenco presso il Ministero di cui all'articolo 37, possono essere inserite in apposito logo le cui caratteristiche tecniche sono stabilite con decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 1 può essere utilizzato solo se ottenute per l'intero ciclo di produzione e preparazione nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
      3. Con decreto del Ministero possono essere introdotte disposizioni per assicurare una etichettatura corretta e trasparente dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico appartenenti a particolari settori di produzione e ottenuti sul territorio nazionale.

Titolo VI
NORME DI PRODUZIONE

Capo I
PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 17.
(Produzioni animali).

      1. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, sono adottati con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari

 

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di produzione ed etichettatura per le specie zootecniche non disciplinate dalla normativa europea.

Art. 18
(Produzioni vitivinicole).

      1. In attesa dell'adozione di una normativa europea sul vino da agricoltura biologica è adottato con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione ed etichettatura per le produzioni vitivinicole.

Art. 19.
(Ammendanti e fertilizzanti).

      1. Fatte salve le disposizioni relative ai metodi e ai criteri per la gestione del suolo individuate nell'allegato 1 del regolamento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di conduzione di specifiche pratiche agronomiche o chimico-agrarie per l'agricoltura biologica, i tipi di fertilizzanti e i relativi requisiti, l'elenco dei formulati commercializzati e la relativa attività di gestione, verifica e controllo sono stabiliti con apposito decreto del Ministero da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.
(Sementi da conservazione).

      1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.
      2. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno dieci anni negli agroecosistemi locali minacciate da erosione genetica; oppure non più coltivate sul territorio

 

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nazionale, ma conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o altri Paesi, o presso privati per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione se non iscritte a Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.
      3. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito il Registro delle varietà da conservazione di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

Capo II
ACQUACOLTURA

Art. 21.
(Acquacoltura e sistema di controllo).

      1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo europeo in materia, è riconosciuto il metodo di allevamento biologico per le produzioni dell'acquacoltura che rispettano il disciplinare previsto dall'allegato 2 della presente legge e che sono realizzate esclusivamente sul territorio nazionale.
      2. Gli operatori che intendono avvalersi per le loro produzioni da acquacoltura della denominazione e del marchio di cui all'articolo 22 devono obbligatoriamente assoggettarsi al regime di controllo di cui al titolo VIII. Le regioni e le province autonome competenti per territorio istituiscono un apposito elenco degli operatori dell'acquacoltura biologica o dispongono

 

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la necessaria integrazione degli elenchi di cui all'articolo 36. Analogamente è istituito un apposito elenco nazionale o è integrato quello previsto all'articolo 37.
      3. Gli organismi di controllo autorizzati in base all'articolo 30 qualora intendano esercitare la loro attività anche in relazione ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo devono sottoporre all'Autorità nazionale competente un apposito piano di controllo comprensivo dell'indicazione del personale e delle strutture qualificate destinati alle attività in esso previste. Fatto salvo parere contrario e motivato da parte del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 29 da comunicare entro due mesi dal ricevimento della documentazione, l'organismo è autorizzato ad operare.
      4. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata in conformità alle disposizioni del titolo VIII, capo VI.

Art. 22.
(Denominazione e marchio nazionale dell'acquacoltura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero con proprio decreto, sentiti gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, approva la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità i prodotti di cui all'articolo 21, comma 1.
      2. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VIII, capo VII.
      3. Gli operatori e gli organismi di controllo autorizzati sono sottoposti al sistema sanzionatorio di cui al titolo VIII, capo VII.

 

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Titolo VII
PROMOZIONE E INFORMAZIONE

Art. 23.
(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica, promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sana e della sostenibilità, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di relazioni pubbliche, informazione e promozione che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente. Nei messaggi da diffondere, qualsiasi riferimento agli effetti del consumo dei prodotti sulla salute deve essere fondato su dati scientifici generalmente riconosciuti. I messaggi devono essere accettati dall'autorità nazionale competente in materia di pubblica sanità.
      2. Con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti la Conferenza Stato-regioni e gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, sono disciplinate le attività di cui al comma 1.
      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, queste sono riservate a quelli recanti in etichetta il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato a marchi nazionali e comunque a prodotti il cui intero ciclo di preparazione sia avvenuto presso operatori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 37.

 

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Art. 24.
(Indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali).

      1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito della Conferenza permanente.

Titolo VIII
SISTEMA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE

Capo I
SOGGETTI

Art. 25.
(Ministero).

      1. In materia di agricoltura biologica, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e di vigilanza per l'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.
      2. Il Ministero esplica, in via esclusiva, attività di gestione amministrativa e vigilanza per le importazioni di prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi di cui all'articolo 11 del regolamento.

Art. 26.
(Regioni e province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territoriali preposte alla gestione delle attività tecnico-amministrative e di vigilanza

 

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inerenti il sistema di controllo e l'applicazione della regolamentazione comunitaria di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento.

Art. 27.
(Organismi di controllo).

      1. Gli organismi di controllo sono enti di diritto privato con personalità giuridica che, agendo con la struttura delle persone giuridiche di cui è attestata la rispondenza alle norme EN 45011 da organismi riconosciuti nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation o dell'International Accreditation Forum, svolgono attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.
      2. Gli organismi di controllo verificano, presso gli operatori, almeno l'applicazione delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento e la corretta applicazione del metodo biologico. Di conseguenza i medesimi organismi attestano la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.

Art. 28.
(Operatori).

      1. Gli operatori sono responsabili della veridicità delle indicazioni riportate nell'etichettatura dei prodotti e della conformità delle proprie attività alle prescrizioni della disciplina vigente.

Capo II
COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 29.
(Comitato di valutazione).

      1. Presso il Ministero opera il Comitato di valutazione degli organismi di controllo.

 

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Il Comitato esprime entro due mesi pareri obbligatori in merito a:

          a) rilascio e rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo di cui all'articolo 30;

          b) modifiche agli atti e documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione;

          c) proposte di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organismi di controllo.

      2. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo è formato da dodici componenti, nominati con decreto del Ministero, di cui tre designati dal Ministero medesimo, tre designati rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I requisiti per la nomina dei componenti del Comitato sono definiti con apposito decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.
      4. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.
      5. Con decreto del Ministero a valere sul capitolo 1936 del bilancio di previsione della spesa del Ministero medesimo è determinata la misura dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e ai componenti dell'ufficio di segreteria.

Capo III
ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 30.
(Autorizzazione per l'attività degli organismi di controllo).

      1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività

 

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di controllo, di cui all'articolo 27, comma 1, devono proporre istanza al Ministero. I requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza sono definiti rispettivamente agli allegati 3 e 4 della presente legge.
      2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di controllo è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nell'allegato e della presente legge. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 5.
      3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministero, entro quattro mesi dal ricevimento dell'istanza, acquisito il parere obbligatorio del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.
      4. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.
      5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non è trasferibile, ha validità triennale ed è rinnovabile con decreto del Ministero, acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.
      6. Gli Organismi di controllo trasmettono al Ministero sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 5, ed a pena di decadenza, la documentazione attestante la vigenza e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione, il Ministero con apposito decreto rinnova l'autorizzazione. Durante le operazioni di verifica di cui al presente comma e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del decreto di autorizzazione di cui al comma 3, l'organismo di controllo continua ad operare.
      7. Qualora ricorrano i casi di revoca previsti dall'articolo 42, comma 1, su proposta del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29 e con decreto del Ministero, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata.
 

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      8. Le eventuali variazioni apportate alla documentazione richiesta per la concessione o il rinnovo dell'autorizzazione, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29, sono autorizzate dal Ministero dandone comunicazione all'organismo di controllo e alle regioni e alle province autonome interessate.

Art. 31.
(Obblighi degli organismi di controllo).

      1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento e dalla presente legge e dall'allegato 5 della medesima legge.
      2. Gli organismi di controllo autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano tipo predisposto dall'organismo stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento, e depositato al momento della istanza di autorizzazione.
      3. Il piano di controllo annuale, predisposto secondo i criteri e le modalità previsti nel piano tipo approvato e in base alle indicazioni stabilite con decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasmesso, per l'attività relativa all'anno successivo, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero, alle regioni e alle province autonome interessate anche su supporto informatico.
      4. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano di controllo annuale predisposto tenendo conto delle richieste di modifica eventualmente formulate dal Ministero, anche sulla base delle osservazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome interessate.
      5. È compito degli organismi di controllo verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati e, comunque, conservino traccia delle modifiche effettuate.

 

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Art. 32.
(Attestato e certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo attesta l'idoneità dell'operatore entro tre mesi dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia, anche su supporto informatico, alle regioni e alle province autonome interessate l'attestato di idoneità.
      2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.
      3. A seguito di esito favorevole delle ispezioni l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Capo IV
OPERATORI

Art. 33.
(Obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento e notificano l'inizio delle attività alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la propria sede legale. Copia della notifica è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 cui l'operatore presenta dichiarazione di assoggettamento.
      2. Gli operatori indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità.
      3. Il modulo della notifica sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, dal titolare

 

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o rappresentante legale dell'impresa deve contenere le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità di compilazione della notifica.
      4. La data di spedizione delle notifiche individua il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo.
      5. Le medesime disposizioni si applicano in caso di variazioni dei dati e delle informazioni. Le notifiche di variazione non sono soggette all'imposta di bollo.
      6. Al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo presso gli operatori, con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali obbligatorie.
      7. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli operatori assoggettati a regime di controllo devono trasmettere all'organismo di controllo, per l'anno successivo, i programmi annuali di produzione, i cui contenuti e le cui modalità di compilazione sono definiti con il decreto di cui al comma 3.
      8. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale.

Art. 34.
(Procedure amministrative e sistema di controllo).

      1. Nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 6 le autorità competenti territoriali o nazionale possono introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di aspetti riguardanti l'applicazione del sistema di controllo e di certificazione e i distretti abbiano dimensione regionale o provinciale è necessario acquisire il parere

 

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obbligatorio dell'autorità competente nazionale di cui all'articolo 25.
      2. In presenza di contratti di coltivazione o di filiera di cui all'articolo 13 le autorità competenti nazionale e territoriali possono introdurre, anche su iniziativa delle organizzazioni degli operatori e di categoria, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa della normativa europea, nazionale, regionale e provinciale con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.

Art. 35.
(Importatore).

      1. Gli operatori che svolgono attività di importazione da Paesi terzi inviano la notifica nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 33 al Ministero.
      2. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori inviano la richiesta di autorizzazione al Ministero. Le forme e i contenuti della richiesta sono individuati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Capo V
ELENCHI NAZIONALE E REGIONALI DEGLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 36.
(Elenchi regionali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica a seconda delle categorie di attività. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 33 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 30.
      2. L'iscrizione negli elenchi regionali e nazionale, con l'attestazione di conformità di cui all'articolo 32, comporta l'attribuzione

 

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della qualifica di operatore biologico anche al fine di usufruire delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale, regionale o provinciale per il settore agricolo e agroindustriale e comunque per ogni altro adempimento previsto dalle disposizioni nazionali e regionali relative all'agricoltura biologica.
      3. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'articolo 37, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicano al Ministero, anche su supporto informatico, gli elenchi degli operatori iscritti negli elenchi regionali.
      4. Gli elenchi regionali di cui al presente articolo sono pubblici.

Art. 37.
(Elenco nazionale).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica.
      2. L'elenco di cui al comma 1 è articolato in sezioni diverse a seconda delle categorie di operatori e ne fanno parte tutti gli operatori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 36.
      3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.

Art. 38.
(Elenco nazionale degli organismi di controllo).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della presente legge.
      2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblico.

Capo VI
VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 39.
(Competenze).

      1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero

 

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e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il territorio di propria competenza.
      2. In forza del principio della sussidiarietà il Ministero può intervenire qualora gli obiettivi dell'attività di vigilanza non siano raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome.
      3. Con decreto del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità delle attività di vigilanza.

Art. 40.
(Nucleo di vigilanza).

      1. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 39 è istituito presso il Ministero un Nucleo di vigilanza sugli organismi di controllo. Con successivo decreto del Ministero nominati i componenti del Nucleo e definite le modalità organizzative e le procedure operative.
      2. Ai componenti del Nucleo di vigilanza è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale di polizia amministrativa.

Capo VII
SANZIONI

Art. 41.
(Definizioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento della normativa nazionale nonché dei relativi provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al capo I del presente titolo costituiscono le fattispecie di non conformità indicate ai commi 2 e 3.
      2. Costituisce irregolarità il mancato rispetto di adempimenti formali nella tenuta della documentazione, nonché la

 

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mancata applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente che non comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo.
      3. Costituisce infrazione:

          a) l'inadempienza degli obblighi prescritti dalla normativa vigente che comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo;

          b) la reiterazione della medesima irregolarità o la commissione di più irregolarità diverse nell'arco di dodici mesi;

          c) la violazione da parte dell'operatore degli obblighi contrattuali sottoscritti con l'organismo di controllo.

      4. Per le fattispecie previste ai commi 2 e 3 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni graduabili si tiene conto della gravità della violazione.

Art. 42.
(Sanzioni).

      1. Nei confronti degli organismi di controllo si applicano le sanzioni pecuniarie e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 per le fattispecie previste nell'allegato 6 della presente legge.
      2. Il Ministero valutate la reiterazione e la gravità delle infrazioni commesse dall'organismo di controllo, in sede di rinnovo può negare l'autorizzazione di cui all'articolo 30.
      3. La revoca dell'autorizzazione determina la cancellazione dall'elenco nazionale di cui all'articolo 38.
      4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie confluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.
      5. Nei confronti degli operatori si applicano le sanzioni per le fattispecie previste nell'allegato 7 della presente legge.

 

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Art. 43.
(Irrogazione delle sanzioni).

      1. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 1, è attribuita al Ministero. Le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle autorità competenti territoriali di cui all'articolo 26, acquisito il parere del Comitato di valutazione previsto dall'articolo 29.
      2. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 4, è attribuita all'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato. Nel caso di esclusione dal sistema di controllo le autorità titolari degli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 provvedono alla cancellazione degli operatori dai rispettivi elenchi.
      3. Con decreto del Ministero sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure da adottare ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 42, commi 1 e 4, nonché i meccanismi di conciliazione e arbitrato obbligatori. L'autorizzazione menziona l'obbligo di sottoporsi a tali procedure nel caso di contestazioni di irregolarità e di infrazioni.

Capo VIII
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44.
(Trasmissione telematica).

      1. Le informazioni di cui al presente titolo e di cui agli allegati della presente legge possono essere inviate alle autorità competenti attraverso comunicazione telematica avente la caratteristica di certezza ed univocità del datore della stessa informazione costituita dalla firma forte digitale.

 

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Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.
(Modifiche agli allegati).

      1. In relazione all'evoluzione normativa e tecnica del settore gli allegati 1 e 2 della presente legge possono essere modificati con decreto del Ministero, da emanare in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3.

Art. 46.
(Abrogazione).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e successive modificazioni.

Art. 47.
(Norme finali).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.